Italia. Ce: sostegno produzione energia elettrica rinnovabile
Approvato regime di aiuti di Stato per 9,7 miliardi di Euro
Per promuovere la transizione a un'economia a zero emissioni nette
La Commissione europea (Ce) ha approvato un regime di aiuti di Stato italiano dalla dotazione stimata di 9,7 miliardi di Euro a sostegno della produzione di energia elettrica rinnovabile per promuovere la transizione a un'economia a zero emissioni nette. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 e modificato il 20 novembre 2023 e il 2 maggio 2024.
La misura dello Stato italiano
Nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione l'Italia ha notificato alla Commissione un regime dalla dotazione stimata di 9,7 miliardi di Euro a sostegno della produzione di energia elettrica rinnovabile per promuovere la transizione a un'economia a zero emissioni nette.
La misura sosterrà la costruzione di nuovi impianti di eolico on-shore, solare fotovoltaico, idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione, che secondo le previsioni immetteranno un totale di 17,65 GW di capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Gli impianti dovranno entrare in funzione entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.
Gli aiuti saranno concessi mediante una procedura di gara trasparente e non discriminatoria, in cui i beneficiari presenteranno un'offerta relativa alla tariffa incentivante necessaria per realizzare ogni singolo progetto. L'aiuto assumerà la forma di pagamento variabile nell'ambito di un contratto bidirezionale per differenza per ogni kWh di energia elettrica prodotta e immessa nella rete. La tariffa incentivante sarà versata su un periodo di 20 anni.
Nei casi in cui gli impianti debbano ridurre la produzione in base a ordini di spedizione o in caso di prezzi dell'energia elettrica nulli o negativi sul mercato del giorno prima, la tariffa incentivante sarà concessa per la produzione potenziale di energia elettrica invece che per quella effettiva. Il contratto bidirezionale per differenza sosterrà solo il 95% dell'energia elettrica prodotta da ciascun beneficiario, lasciando il restante 5% esposto al rischio di mercato.
Gli impianti con capacità inferiore a 1 MW possono accedere direttamente al sistema. In questo caso il prezzo di esercizio è fissato amministrativamente dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ("Arera"). L'importo dell'aiuto sarà calcolato confrontando il un prezzo di esercizio con il prezzo di mercato dell'energia elettrica. Quando il prezzo di esercizio supera il prezzo di mercato di riferimento, la differenza (maggiorazione di prezzo) è versata dallo Stato italiano al beneficiario in aggiunta al prezzo di mercato. Di contro, quando il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio, i beneficiari dovranno invece versare la differenza alle autorità italiane.
La dotazione di 9,7 miliardi di € indicata per il regime si basa su stime dei prezzi di mercato e il sostegno netto effettivo può essere notevolmente inferiore in caso di prezzi di mercato superiori al previsto.
La Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare: i) l'aiuto sarà concesso in base a un regime comprensivo di stime di volume e dotazione; ii) l'importo dell'aiuto sarà determinato mediante procedura di gara competitiva aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria; iii) l'aiuto sarà concesso prima del 31 dicembre 2025.
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato al fine di accelerare la transizione verde e agevolare lo sviluppo di talune attività economiche che rivestono importanza per l'attuazione del piano industriale del Green Deal, in conformità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Contesto
Il 9 marzo 2023 la Ce ha adottato il quadro temporaneo di crisi e transizione per promuovere misure di sostegno in settori fondamentali per la transizione a un'economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal.
Il quadro prevede i seguenti tipi di aiuti, che possono essere concessi dagli Stati membri fino al 31 dicembre 2025 al fine di accelerare la transizione verde:
misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili (sezione 2.5). Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti in tutte le fonti di energia rinnovabile, con procedure di gara semplificate;
misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali (sezione 2.6). Gli Stati membri possono sostenere gli investimenti nella decarbonizzazione dei processi industriali al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, in particolare attraverso l'elettrificazione, l'efficienza energetica e lo spostamento verso l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico rispondente a determinati requisiti, con maggiori possibilità di sostenere la decarbonizzazione dei processi industriali mediante il passaggio ai combustibili derivati dall'idrogeno;
misure volte ad accelerare ulteriormente gli investimenti in settori fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette (sezione 2.8). Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per la fabbricazione di apparecchiature strategiche (ossia batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio), per la produzione di componenti fondamentali e per la produzione e il riciclaggio delle materie prime critiche necessarie. Il sostegno è limitato a una data percentuale dei costi di investimento fino a determinati importi, stabilita secondo l'ubicazione dell'investimento e le dimensioni del beneficiario. È concesso un maggiore sostegno per le piccole e medie imprese e per le imprese situate in regioni svantaggiate, così da tenere debitamente conto degli obiettivi di coesione. In casi eccezionali e ferma restando la presenza di determinate garanzie, gli Stati membri possono elargire un sostegno superiore a singole imprese in presenza di un rischio reale di dirottamento degli investimenti al di fuori dell'Europa.
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