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CLARA MOSCHINI

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La lettera d'apertura procedura licenziamenti Alitalia-Sai 31/12/2024

Inviata in pec a sindacati e ministeri - ALLEGATO

Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale della lettera (Prot. N° 662/C.S) di apertura procedura licenziamenti Alitalia-Sai (Società aerea italiana) inviata in pec ai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto aereo, Usb, Anpac ed ai ministeri Lavoro e politiche sociali, Mimit (Imprese e Made in Italy) ed al Mit (Infrastrutture e trasporti).

"Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 

La scrivente Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in A. S. comunica, ai sensi degli artt. 4 (c. 2 e ss) e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, l’avvio di una procedura che determina licenziamenti per riduzione di personale. 

Al fine di adempiere a quanto disposto dal successivo 3° comma della medesima legge n. 223 del 1991, si specifica che: 

a. I motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale sono i seguenti

La grave situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Alitalia S.p.A. e l’impraticabilità di soluzioni alternative hanno determinato la necessità da parte del Consiglio di Amministrazione all’epoca in carica, di presentare l’istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. 

Con decreto del 2 maggio 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, contenente misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A., il Ministro dello Sviluppo Economico ha ammesso la società alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’art. 2 comma 2, del decreto-legge 347/03. 

Alitalia in A.S. ha successivamente inoltrato le istanze di CIGS ai sensi dell’art. 7 comma 10ter della legge n. 236/1993 al fine di ottenere il trattamento di integrazione salariale. Da allora le istanze sono state di volta in volta prorogate. Di seguito i periodi indicati con i relativi decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

Decreto nr. 99793 del 2 agosto 2017, autorizzata CIGS sino alla data del 1° novembre 2017;

Decreti nr. 100615 del 18 dicembre 2017 e nr.101572 del 22 maggio 2018, autorizzata CIGS fino al 30 aprile 2018; 

Decreto nr. 101587 del 31 maggio 2018, autorizzata CIGS fino al 31 ottobre 2018;

Decreto nr. 102420 del 21 novembre 2018, autorizzata CIGS fino al 23 marzo 2019;

Decreto nr. 103384 del 18 giugno 2019, autorizzata CIGS fino al 23 settembre 2019; 

Decreti n. 104037 e nr.105709, autorizzata CIGS fino al 31 dicembre 2019; 

Decreto nr. 104593 e nr. 105709, autorizzata CIGS fino al 23 marzo 2020, integrato con decreto nr. 106472 che ha autorizzato Alitalia Sai in A.S. alla luce della drammaticità degli effetti dell’epidemia sul trasporto aereo, ad un incremento dei numeri e delle categorie professionali interessate dalla CIGS da inserire nel programma per il personale di terra per il periodo dal 12 marzo 2020 al 23 marzo 2020;

Decreto nr. 106425, autorizzata CIGS fino al 31 ottobre 2020; 

Decreto nr. 108368, autorizzata CIGS fino al 21 settembre 2021; 

Decreto nr 110701, autorizzata CIGS fino al 21 settembre 2022; 

Decreto nr. 110976, autorizzata CIGS fino al 31 dicembre 2022; 

Decreto nr. 4 autorizzata CIGS fino al 31 dicembre 2023. 

Successivamente, l’art. 12 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha previsto, al precipuo fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e di Alitalia Cityliner S.p.A. in Amministrazione Straordinaria l’ulteriore estensione, non ulteriormente prorogabile, del trattamento di integrazione salariale (con particolare riferimento alla previsione autorizzativa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. 

La medesima disposizione legislativa di cui all’art. 12 del d.l. n. 104/2023 ha altresì stabilito che dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. 

A seguito dell’ultimazione in data 20 novembre 2023 della procedura di consultazione in sede ministeriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 è intervenuta l’emanazione del decreto di autorizzazione nr.1775 del 29/11/2023 di riconoscimento dello speciale trattamento di CIGS di cui ai precedenti capoversi fino al 31 ottobre 2024. 

Successivamente ed in previsione della suddetta improrogabile scadenza, Alitalia Sai S.p.a. in A.S., con nota prot. 643 del 7 luglio 2024 ha avviato, ai sensi degli articoli n. 4 e 24 della legge n. 223/1991, una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di n. 2198 lavoratori. 

A seguito della consultazione svoltasi dapprima in sede aziendale e successivamente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali con l’intervento del Capo di Gabinetto del Ministero, Cons. Mauro Nori, in data 1 ottobre 2024 veniva sottoscritto un verbale di accordo nel quale, previa manifestazione di disponibilità del Ministero e delle Regioni interessate alla concessione di un ulteriore periodo bimestrale di CIGS per cessazione di attività, ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, le parti convenivano la presentazione da parte di Alitalia Sai S.p.a. in A.S. dell’istanza di CIGS ai sensi delle disposizioni sopra richiamate dal 1° novembre 2024 fino al 31 dicembre 2024 in favore di n. 2169 lavoratori e concordavano altresì che la procedura di licenziamento collettivo sarebbe stata revocata con effetto differito a far data dall’emanazione del provvedimento di concessione dello strumento straordinario di integrazione salariale. 

All’esito della conclusione con le Regioni interessate degli accordi finalizzati alla definizione delle politiche attive rivolte ai lavoratori sospesi in CIGS e della presentazione della correlata istanza, il nuovo trattamento di integrazione salariale è stato concesso per un numero massimo di 2169 lavoratori con decreto n. 2540 del 18 ottobre 2024. In previsione del nuovo termine di scadenza di tale trattamento appare comunque inevitabile l’avvio della procedura di licenziamento collettivo che viene intrapresa con la presente comunicazione, per le ragioni di seguito esposte. 

Parallelamente ai percorsi di concessione degli ammortizzatori sociali sopra riepilogati, l’art. 11-quater, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), ha previsto che “Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4- bis, del decretolegge n. 18 del 2020 che possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea. Il programma predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al piano industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione diretta alla società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea. A seguito della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993”. 

In ossequio alle previsioni del citato art. 11-quater, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), ed in esecuzione del programma autorizzato in conformità ad esse, Alitalia in A.S. ha concluso la cessione del perimetro Aviation in data 15 ottobre 2021, nonché dei rami relativi ai servizi di handling, con effetti dal 14 luglio 2022 per il c.d. “Lotto Fiumicino” e dal 1° ottobre 2022 per il c.d. “Lotto Linate”, e del ramo dei servizi di manutenzione, con effetti dal 1° novembre 2022. 

Con provvedimento del 15 ottobre 2021, prot. 0118079-P, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Enac, ha proceduto alla sospensione del Certificato di Operatore Aereo della convenuta Alitalia Società Aerea Italiana – S.A.I. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, che pertanto non riveste più la qualità di vettore aereo. 

Con la cessione del perimetro Aviation, dei rami sopra menzionati, si è perfezionato il completamento del programma dell’Amministrazione Straordinaria. Conseguentemente e come previsto dall’art. 31 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in data 9 maggio 2024 il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Fallimentare ha emesso il decreto di cessazione dell’esercizio dell’impresa con decorrenza dal 14 gennaio 2024 ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. 

All’esito dell’alienazione del perimetro Aviation e delle conseguenti dimissioni del personale precedentemente impiegato nell’attività di volo che in conseguenza dell’avvenuta cessazione dello svolgimento di tale attività da parte della scrivente sono state assunte da altri vettori aerei nonché del conseguente successivo assorbimento di personale precedentemente adibito ai servizi di terra e alle attività di manutenzione velivoli da parte dei cessionari dei rami, in esecuzione degli accordi conclusi all’atto del perfezionamento delle relative cessioni, rimangono attualmente alle dipendenze dell’Amministrazione Straordinaria 2133 lavoratori, dei quali 2059 risultano sospesi in CIGS a zero e 74 impiegati allo stato, dall’Amministrazione Straordinaria per le esigenze connesse alla liquidazione dei beni e la chiusura dei rapporti ancora nella titolarità della scrivente; il numero di questi ultimi, in relazione al completamento delle sopracitate esigenze, verrà progressivamente a ridursi. 

Ciò in attuazione del già richiamato art. 31 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il quale stabilisce che “l'esecuzione del programma di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decretolegge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270” e che “a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria”. 

Alla luce di tale quadro normativo e fatta eccezione per le sole necessità operative dell’Amministrazione Straordinaria connesse al completamento dell’attività liquidatoria, la scrivente sarà del tutto impossibilitata, all’atto della cessazione del trattamento CIGS da ultimo concesso sino al 31 dicembre 2024, al reimpiego dei lavoratori eccedenti come sopra quantificati. 

Con riferimento ai processi di ricollocazione richiamati dall’art. 12 del d.l. n. 104/2023, in data 26 settembre 2023 ha avuto luogo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un incontro all’esito del quale il Ministero, le Amministrazioni regionali interessate, le parti sociali e le associazioni di categoria potenzialmente interessate a tali processi di ricollocazione –già prefigurati dal documento condiviso Progetto “NEW JOB” (progetto condiviso per la ricollocazione del personale Alitalia), sottoscritto dai Commissari Straordinari e dalle OO.SS. nel 2022 – hanno confermato la propria disponibilità sia all’avvio di percorsi formativi finalizzati al reinserimento lavorativo volontario dei lavoratori attualmente in CIGS sia alla raccolta e diffusione di offerte di lavoro al fine della ricollocazione immediata di coloro che siano già in possesso di un bagaglio professionale appetibile per il mercato del lavoro nel medesimo settore del trasporto aereo o in altri settori di attività. I confronti in sede istituzionale sono proseguiti, da ultimo con l’incontro svoltosi tra l’Azienda, le parti sociali e la Regione Lazio in data 26 giugno 2024 registrando, tuttavia, una contenuta adesione a tali iniziative (espressa da 356 lavoratori rispetto al totale dei lavoratori che permangono tuttora alle dipendenze della scrivente, come sopra quantificato nella sua dimensione attuale). 

A completamento dell’accordo del 1°ottobre 2024 siglato in sede ministeriale, sono stati sottoscritti accordi di politica attiva con le regioni (Toscana, Sicilia, Calabria, Puglia Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Piemonte Veneto, Liguria, Sardegna), per avviare piani di formazione e ricollocazione la cui tempistica si estenderà, verosimilmente, oltre la prevista attuale scadenza del 31 dicembre 2024. Risulta quindi prevedibile che le sopracitate iniziative non determineranno a tale data una modifica del contingente di lavoratori eccedenti come sopra quantificato. 

b. I motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la riduzione di personale sono i seguenti

Come chiarito dalle disposizioni legislative poc’anzi richiamate ed in particolare, da ultimo, dal citato art. 31 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a seguito della cessione di tutti gli asset e dei rami produttivi, e della revoca dell’autorizzazione all’esercizio di impresa disposta dal tribunale di Civitavecchia in data 9 maggio 2024, l’Azienda è addivenuta alla definitiva cessazione di ogni attività produttiva, in vista della liquidazione delle somme e dei beni residui tuttora nella titolarità dell’Amministrazione Straordinaria. 

Conseguentemente ed allo stato attuale tutti i prestatori di lavoro non impiegati nelle attività funzionali alla liquidazione appaiono qualificabili come eccedenti. 

i. Le posizioni professionali coinvolte nella procedura di licenziamento collettivo, per i motivi di cui alla precedente lettera a) sono di 2059 unità come di seguito individuate nell’allegata tabella nella quale si evidenziano al contempo l’attuale consistenza dell’organico e la sua collocazione organizzativa. 

ii. In ragione del coinvolgimento dell’Azienda nella procedura di Amministrazione Straordinaria e ferma restando comunque la disponibilità della medesima Amministrazione Straordinaria allo svolgimento del confronto, si ritiene che, allo stato, nessun ulteriore strumento previsto dalla legge o adottabile in via negoziale per fronteggiare eccedenze di personale possa essere ritenuto applicabile o compatibile con l’attuale situazione aziendale al fine di limitare le conseguenze sul piano sociale. Le condizioni dell’azienda non consentono altresì l’attuazione di interventi di altro genere sull’utilizzazione del personale mediante ricorso a forme flessibili dell’orario di lavoro o sul lavoro a tempo parziale. 

La società conferma sin da ora ad ogni effetto la propria disponibilità ad effettuare l’esame congiunto di cui agli artt. 4, comma 5, della Legge 223 del 1991 e 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347 del 2003. 

I tempi di attuazione del programma di mobilità saranno quelli previsti dalla legge successivi all’esaurimento della procedura, ovvero quelli eventualmente diversi che, anche ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge 236/93, dovessero essere concordati con l’accordo sindacale di cui all’art. 4 comma 9 Legge 223/91. Non sono previste erogazioni aggiuntive. 

Si specifica come la scrivente Società attenda chiarimenti e istruzioni operative per la fruizione dell’esonero del contributo dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 disposto dall’articolo 12, comma 5 del D.l. 104/2023, come indicato dal paragrafo 4 della Circolare Inps n. 32/2024. 

Copia della presente comunicazione viene contestualmente inviata anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e alla competente sede INPS. 

Si resta a disposizione per l’esame congiunto previsto del 5° comma del citato art. 4. 

Distinti saluti ALITALIA - Società Aerea Italiana S.p.A. in A. S. 

l Commissari Straordinari".

La versione integrale del documento (sette pagine) che si conclude con una tabella alla fine del testo è allegata a questa AVIONEWS.

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