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CLARA MOSCHINI

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Cg Ue: tribunale respinge ricorso Wizz Air su aiuto (2 milioni) Romania a vettore aereo Tarom

Per compensare i danni subiti causa pandemia Covid-19

Il 3 febbraio 2022 la Romania ha notificato alla Commissione un aiuto individuale di quasi 2 milioni di Euro, sotto forma di aumento di capitale, destinato al vettore aereo rumeno Tarom. Tale aiuto è finanziato dal bilancio generale della Romania e mira ad indennizzare Tarom per i danni subiti su quattordici collegamenti internazionali specifici nel periodo compreso tra il primo luglio ed il 31 dicembre 2020, a causa delle restrizioni di viaggio connesse alla pandemia di Covid-19. Il 29 aprile 2022 la Commissione ha dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), Tfue, senza avviare un procedimento d’indagine formale. La compagnia concorrente Wizz Air ha contestato tale decisione dinanzi al tribunale dell’Unione europea, che ha respinto ieri il suo ricorso. Il tribunale ricorda, in particolare, che gli aiuti che compensano i danni causati da eventi eccezionali, come la pandemia di Covid-19, sono autorizzati e che la misura in questione mirava a compensare Tarom dei danni che essa avrebbe subito tra il primo luglio ed il 31 dicembre 2020 a causa delle restrizioni di viaggio connesse a detta pandemia che erano in vigore durante tale periodo. 

Il tribunale conferma poi che la Commissione ha correttamente valutato la proporzionalità dell’aiuto concesso a Tarom e che la misura di cui trattasi non era all’origine di una sovracompensazione. A tal riguardo, il tribunale ha considerato, in particolare, che la Commissione aveva calcolato con precisione, e sulla base di un adeguato scenario controfattuale, le perdite subite da Tarom direttamente causate dalle restrizioni di viaggio in vigore durante il periodo in questione e che essa aveva effettivamente verificato che Tarom avesse adottato misure ragionevoli per limitare i danni durante tale periodo. Inoltre, il tribunale respinge altresì gli argomenti di Wizz Air secondo i quali la Commissione non avrebbe preso in considerazione l’aiuto per il salvataggio concesso in precedenza a Tarom ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), Tfue e che la Commissione avrebbe sottovalutato il vantaggio concorrenziale ottenuto da Tarom. Da un lato, l’aiuto precedente nonché la misura in questione sono distinti e non coprono gli stessi costi e, dall’altro, la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione un eventuale vantaggio di cui Tarom avrebbe indirettamente beneficiato, come il vantaggio concorrenziale addotto da Wizz Air. 

red/f - 1260990

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