Confconsumatori su terremoto Marocco: pacchetti turistici e voli, possibile recedere
Ai turisti nessuna penale ed hanno diritto al rimborso integrale somme pagate
Il terremoto che lo scorso 9 settembre ha colpito il Marocco sta causando una situazione di spaesamento ed incertezza anche nei turisti che avevano programmato di recarsi nel Paese nord-africano in questi giorni, che ora si domandano quali siano i loro diritti in caso di mancata partenza. Confconsumatori ricorda che è possibile recedere dal contratto prima della partenza, senza pagare penali ed ottenendo il rimborso integrale delle somme pagate.
L'articolo 41 Codice del turismo, comma 4, prevede che: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto ad un indennizzo supplementare”.
Si tratta di norma purtroppo poco conosciuta, introdotta nel codice nel 2018 in seguito al recepimento della direttiva europea 2302 del 2015, che prevede tra le varie ipotesi anche quella di terremoti. L’articolo consente quindi ai turisti di recedere alla luce della situazione. Viene inoltre in qualche modo superata la tradizionale impostazione per cui il criterio di recesso aveva come riferimento da un lato i consigli della Farnesina, e dall’altro le previsioni dell’articolo 1463 del Codice civile dell’impossibilità giuridica sopravvenuta e dell’assenza di causa concreta di cui all’articolo 1325. Queste disposizioni, tutte ancor valide e confermate dalle pronunce della Corte di cassazione, erano importanti in assenza di una espressa previsione normativa, come quella appunto dell’articolo 41 del Codice del turismo.
Se dunque ai turisti che hanno acquistato un pacchetto turistico sarà negata l’opportunità di esercitare il diritto di recesso, riceveranno richieste di penalità o si vedranno negare il rimborso, sappiano che si tratta di pretese ed azioni illegittime, che vanno contestate. Ed anche se dovesse essergli proposto un voucher in sostituzione, sappiano che hanno diritto al rimborso in denaro delle somme pagate e che l’eventuale voucher potrà essere emesso solo come libera scelta del consumatore e non come imposizione da parte del tour operator o dell’agenzia di viaggi. I diritti previsti dal Codice del turismo sono irrinunciabili.
Infine, coloro che avevano acquistato autonomamente i voli presso una compagnia aerea devono sapere che, ai sensi dell’articolo 945 del Codice della navigazione, “se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto ed il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”. In entrambi i casi – pacchetti turistici e voli– è importante che il consumatore eserciti il diritto di recesso prima della partenza.
Sull'argomento vedi anche la notizia pubblicata da AVIONEWS.
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