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Il regolamento dell'unione europea sui diritti dei passeggeri (6)
Roma, Italia - Il testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Articolo 7 - Diritto a compensazione pecuniaria 1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 Euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400 Euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c)...
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