Cg Ue conferma legittimità prestito concesso ad Austrian Airlines nel 2020
Per 150 milioni di Euro; Corte respinge ricorso proposto da due vettori aerei
Il 23 giugno 2020 l’Austria ha notificato alla Commissione una misura di aiuto sotto forma di prestito subordinato (convertibile in sovvenzione) di 150 milioni di Euro a favore della Austrian Airlines (AUA), che fa parte del Gruppo Lufthansa. Tale misura mirava a indennizzare la AUA per i danni risultanti dall’annullamento o dalla riprogrammazione dei suoi voli a causa della pandemia di Covid-19. Con decisione del 6 luglio 2020 la Commissione ha approvato tale aiuto.
Ryanair e Laudamotion hanno impugnato tale decisione dinanzi al tribunale dell'Unione europea, senza successo. Con sentenza del 14 luglio 2021, il tribunale ha respinto il loro ricorso. In particolare, esso ha constatato che l'aiuto in questione, dedotto dalle sovvenzioni concesse, nello stesso contesto, dalla Germania al gruppo Lufthansa, non costituisce una sovracompensazione a favore di tale gruppo. Entrambe le compagnie hanno quindi impugnato la sentenza del tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.
Con la sua odierna sentenza, la Corte respinge tale impugnazione e conferma quindi la decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto controverso.
La Corte sottolinea in particolare che uno Stato membro può, per ragioni obiettive, riservare a una sola impresa un aiuto diretto a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale.
Ryanair e Laudamotion non possono, in sede di impugnazione, mettere in discussione le affermazioni del tribunale secondo cui le quote di mercato della AUA erano "significativamente più elevate rispetto a quelle della seconda compagnia aerea" e che la AUA era stata, "in proporzione e per l'ampiezza delle sue attività in Austria, significativamente più colpita dalle restrizioni [imposte nell'ambito della pandemia di Covid-19] di quanto non [lo fosse stata] la Ryanair".
Il principio di proporzionalità non impone neppure di suddividere gli aiuti tra tutte le vittime dell'evento eccezionale di cui trattasi, proporzionalmente ai danni da esse subiti.
Inoltre, le due aviolinee non hanno dimostrato che, per il fatto di essere previsto soltanto a favore della AUA, l'aiuto in questione costituiva un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Infatti, esse non hanno dimostrato che tale aiuto produceva effetti restrittivi che andavano oltre a quelli inerenti a un aiuto di Stato. La scelta della AUA in quanto unica beneficiaria dell’aiuto in questione è inerente al carattere selettivo di tale aiuto.
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