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Cg Ue su aiuto ristrutturazione a favore vettore aereo charter Condor

Tribunale europeo annulla decisione commissione su autorizzazione

Con decisione del 26 luglio 2021, la Commissione ha autorizzato, senza avviare un procedimento d’indagine formale, un aiuto per la ristrutturazione dell’importo di 321 milioni di Euro che la Germania intendeva concedere alla compagnia charter tedesca Condor. Tale aiuto era destinato a finanziare la ristrutturazione ed il proseguimento delle attività di Condor, ponendo rimedio alle difficoltà che quest’ultima aveva dovuto affrontare a causa del fallimento di quella che era stata la sua società madre, Thomas Cook. Ryanair ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. 

Con la sua sentenza, il Tribunale annulla la decisione della Commissione. La Commissione non avrebbe dovuto autorizzare l'aiuto per la ristrutturazione in questione senza avviare un procedimento d'indagine formale. Infatti, Ryanair ha dimostrato in misura sufficiente che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi tali da giustificare l'avvio di un simile procedimento. In tal senso, la Commissione avrebbe dovuto chiedersi se l’aiuto in questione fosse conforme al principio di un’adeguata condivisione degli oneri. Secondo tale principio, in particolare, qualsiasi aiuto per la ristrutturazione che rafforzi la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio dovrebbe essere concesso a condizioni tali da procurare allo Stato una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario. Orbene, nulla nella decisione impugnata lascia intendere che la Commissione abbia verificato se l’aiuto in questione fosse stato concesso a condizioni tali da procurare alla Germania una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore di Condor. 

Peraltro, tali dubbi che la Commissione avrebbe dovuto nutrire incidono necessariamente sulla sua valutazione della portata delle misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza, previste nella sua decisione e applicabili a Condor. 

Pur accogliendo la domanda di Ryanair di annullare la decisione della Commissione, il Tribunale precisa che la low-cost irlandese può contestare tale decisione dinanzi ad esso solo nella misura in cui quest’ultima mira a salvaguardare i suoi diritti procedurali nell'ambito del procedimento d’indagine formale. Per contro, la compagnia low-cost irlandese non può contestare la fondatezza del contenuto della decisione. Infatti, Ryanair non ha dimostrato che l'aiuto in questione fosse idoneo a ledere sostanzialmente la sua posizione concorrenziale e che quindi la decisione della Commissione la riguardasse individualmente. 

red/f - 1258187

AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency
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