La natura tributaria dell'addizione comunale sui diritti di imbarco
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla sua natura tributaria
In questi mesi diversi vettori aerei e le società di gestione aeroportuale all’unisono hanno ripetutamente chiesto l’abolizione o, quanto meno, un sostanziale riordino ed una riduzione progressiva dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco che ha raggiunto l’importo di 9 Euro presso l’aeroporto di Venezia, di 8,5 Euro a Napoli, di 7,5 Euro a Fiumicino e Ciampino, di 6,5 Euro in tutti gli altri aeroporti ad eccezione di Trieste dove, a partire dal primo gennaio di quest’anno, è pari a 0 Euro ai sensi dell’articolo 1, commi da 529 a 532 della legge di bilancio 2024.
Alle ultime richieste del vettore Ryanair di abolizione dell’addizionale comunale in tutta Italia sul modello della Regione Friuli Venezia Giulia, ipotizzando benefici sull’incremento del numero dei passeggeri, ha fatto eco la recentissima lettera aperta di Assaeroporti al Parlamento ed al Governo con la quale si è nuovamente lamentata la destinazione di tale gettito a finalità in gran parte avulse dal trasporto aereo, con contestuale richiesta di una sua riduzione progressiva a soli 2,5 Euro ed una sua destinazione finalizzata esclusivamente al comparto aereo.
Ai più è però forse sfuggito che oggi, 16 aprile 2024, la Corte costituzionale si pronuncia in Camera di consiglio sulla sostenuta natura tributaria dell’addizionale comunale a seguito di un apposito giudizio incidentale sollevato autonomamente dalla Corte di cassazione nell’ambito di un giudizio avente ben altra natura ed attinente ad una vecchia procedura di insinuazione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria del 2008 dell’allora Alitalia Linee aeree italiane.
Si ricorda che la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 39-bis del DL n. 159 del 2007 aveva disposto che le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
La Corte di cassazione ha, invece, ritenuto che nel caso di specie sia prospettabile un'ipotesi di illegittimità costituzionale conseguenziale e con apposita e motivata ordinanza ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della sopra richiamata norma interpretativa (articolo 39-bis del DL n 159/2007) proprio nella parte in cui dichiara che le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
Aspetto peculiare è che su tale questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto l’accertamento o meno della natura tributaria dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, non risulta costituita nessuna parte titolare di un interesse qualificato e che, dunque, i giudici delle leggi si pronunceranno su tale rilevante tematica sulla base dei soli rilievi sollevati dalla Corte di cassazione che, se in se e per se ed astrattamente valevoli, non tengono conto delle motivazioni e delle finalità della contestata norma di interpretazione autentica e della realtà del trasporto aereo.
Un eventuale accertamento della natura tributaria dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, già anticipata dallo stesso Tar Lazio nelle recenti sentenze aventi ad oggetto i ricorsi sollevati dalle società di gestione degli aeroporti di Venezia e Napoli avverso le rispettive delibere comunali che avevano disposto aumenti di 2,5 Euro e 2 Euro ai sensi delle previsioni dell’articolo 1, commi 567 e ss della l.n. 324/21, non potrà che complicare ancora di più la tematica dell’addizionale comunale e rendere ancor più complesso un suo eventuale riordino.
Insomma, si tratterà di un accertamento in diritto rispetto al quale tutta la filiera del trasporto aereo ha mancato di far valere le proprie posizioni e che, nel caso dell’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale, responsabilizzerà maggiormente le compagnie aeree e le società di gestione aeroportuale nella debenza puntuale degli importi dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco e, in particolare, complicherà le modalità di relativa riscossione a fronte di una specifica giurisdizione del giudice tributario distinta dalla competenza del giudice civile per tutte le altre voci dei diritti aeroportuali.
Si ricorda, in ogni caso, che la cosiddetta "Riforma Fornero" che nel 2012 aveva riformato e disciplinato l’istituto dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, destinando ben 3,5 Euro a prestazioni assistenziali generiche che nulla attengono il settore del trasporto aereo, ha depenalizzato ogni ipotesi di suo ritardato o mancato versamento prevedendo esclusivamente sanzioni civili nella misura del tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Lo stesso DL 2 marzo 2024 n. 19 ha, da ultimo, disposto che a partire dal primo settembre 2024 tale maggiorazione non troverà più applicazione qualora il pagamento venga effettuato entro centoventi giorni dalla data della sua debenza.
Le società di gestione aeroportuale, nella loro qualifica di agenti contabili, saranno tenute ad implementare apposite e più stringenti forme di rendicontazione ed a richiedere all’Inps sia l’applicazione delle sanzioni civili nei confronti delle compagnie aeree che eventualmente non rispetteranno il termine di versamento entro tre mesi dalla fine del mese di competenza sia l’implementazione diretta, sempre da parte di Inps, delle forme di riscossione coattiva ex-articolo 30 del DL 31 maggio 2010, n. 78 di sua esclusiva competenza.
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