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CLARA MOSCHINI

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Confconsumatori su disservizi aerei e reclami all'Enac

Poteri Ente, sanzioni e risoluzione singoli casi rimborso e/o risarcimento

I disservizi aerei di questa estate hanno portato molti passeggeri ad inoltrare reclami all’Enac (Ente nazionale aviazione civile) tramite il sito internet, secondo la normale procedura attiva, in ogni caso, in tutti i periodi dell’anno.

Tuttavia Confconsumatori in una nota intende fornire alcuni chiarimenti al fine di evitare inutili aspettative ai consumatori. La prima cosa da tenere a mente è che il reclamo all’Enac non comporta l'apertura di una pratica di rimborso o risarcimento tra il passeggero e la compagnia, che resta una questione che compete solamente questi ultimi due soggetti.

Ed allora a cosa servono i reclami all’Enac, e quali sono i poteri di intervento dell’Ente?

Regolamento comunitario 261/2004 - Tratta di disservizi quali negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato del volo, obbligo di informazione ed assistenza da parte della compagnia aerea, sistemazione in classe superiore o inferiore. L’Enac è stato individuato dal Governo italiano come l’Organismo responsabile in Italia della corretta applicazione del Regolamento e ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti.

Quindi, un reclamo all'Enac relativo a questi disservizi mette in moto un procedimento finalizzato all'accertamento della violazione del regolamento e quindi all’irrogazione della sanzione prevista. Certamente potrebbe accadere che la compagnia, una volta coinvolta nel procedimento amministrativo, pur di non subire una sanzione, provveda a risarcire i passeggeri, ma questo è soltanto un effetto indiretto ed eventuale del reclamo, mai diretto. Quindi è giusto fare il reclamo all’Enac, ma con questa consapevolezza. Conviene dunque, in ogni caso, presentare autonomo reclamo alla compagnia. Mettendo per conoscenza l’Enac come consigliato dal presidente dell’Ente, Pierluigi Umberto Di Palma, nel corso dell’audizione parlamentare dello scorso 12 luglio (vedi AVIONEWS).

Regolamento comunitario 1107/2006 - Prevede l’assistenza obbligatoria e gratuita per tutte le persone con disabilità, a mobilità ridotta o anziani (Pmr) e si applica a tutti i voli (di linea, charter, low-cost). Anche in questo caso l’Enac è stato individuato quale Organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento e vale quanto detto sopra. Con un’aggiunta: questo regolamento prevede il coinvolgimento nel servizio oltre che della compagnia aerea anche della società di gestione dell'aeroporto e quindi la valutazione di eventuali violazioni riguarderà entrambi i soggetti, per verificare su chi ricade la responsabilità. Anche in questo caso conviene presentare autonomo reclamo alla compagnia e alla società di gestione dell'aeroporto, mettendo per conoscenza l’Enac. 

Convenzione Montreal - Disciplina la ritardata consegna, il danneggiamento o lo smarrimento del bagaglio registrato (il bagaglio consegnato al momento dell'accettazione e per il quale viene emesso il talloncino di identificazione bagaglio). Diversamente da quanto stabilito per i due regolamenti precedenti, non è previsto un organismo responsabile nazionale ed un relativo sistema sanzionatorio. In tutti i casi, per i disagi sopraelencati, eventuali segnalazioni consentono comunque all'Enac di rilevare criticità ed esigenze degli utenti e magari intervenire per il costante miglioramento dei servizi offerti dagli operatori del trasporto aereo.

red/f - 1246056

AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency
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